Controllare un conto ormai chiuso o di un famigliare defunto può sembrare difficile, ma in realtà la legge ti tutela: ecco come farlo senza incorrere in problematiche serie.
Ad oggi tutti noi possediamo un conto bancario, ovvero una sorta di linea diretta con l’ente bancario scelto che, tramite regolare contratto, ci fornisce tutti gli elementi necessari per poter effettuare prelievi tramite carte di credito e debito, ma anche mettere a disposizione gli estratti conti di ogni anno per i più disparati fini (vedi richiesta di mutuo o di prestito). Il conto può essere personale o cointestato in base alle esigenze familiari o di chi ha deciso di aprirlo, tuttavia laddove sia personale si pensa che nessun altro possa richiedere estratti conti o controllare i movimenti e i saldi se non sia il proprietario del conto stesso.
In realtà le cose non stanno così, come per esempio il caso di conti aperti di un defunto o conti ormai chiusi. La legge parla chiaro in merito, garantendo trasparenza e legittimità. Scopriamo come e quando è possibile.
Anche se ad oggi le banche tendono sempre un po’ a ‘storcere il naso‘ quando di parla di richiesta di controlli per un conto chiuso o di un defunto, la legge parla chiaro: tutte le banche laddove il cliente o chi per l’ex cliente richieda il controllo del conto corrente, devono garantire la corretta funzionalità della richiesta, soprattutto se si parla in termini di trasparenza e buona fede. Cosa significa?
Se Giovanni ha bisogno di controllare gli ultimi movimenti effettuati dal padre defunto, il suo saldo, la sua giacenza e i vari estratti conti, l’ente bancario deve corrispondere tutta la regolare documentazione e Giovanni pagherà soltanto la copia ufficiale nel caso venga richiesta. Sui documenti richiedibili in copia parliamo di saldo movimenti, estratti conti, titoli e comunicazioni riferite alle singole operazioni effettuate fino all’ultimo decennio. La banca ha quindi obbligo di fornire tutta la documentazione richiesta entro 90 giorni.
Non soltanto questo, però: se ad esempio Giovanni è erede legittimo del padre defunto, egli stesso potrà accedere alla documentazione in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio o un testamento pubblico. Il comma quarto dell’art. 119 infatti è espressamente riferito a colui che succede al cliente o che amministrerà successivamente i suoi beni. Cosa fare nel caso in cui un ente bancario dovesse opporsi?
In questo modo l’erede o colui che richiede la documentazione potrà tutelarsi a livello di legge.